Tra moglie e marito mettici il dito
Al via in Parlamento le proposte di legge
per introdurre il “divorzio breve”
ATTUALE DISCIPLINA LEGISLATIVA – Un recente dato Istat evidenzia 80.407 separazioni nell’ultimo anno, con un incremento del 39,7% e 49.534 divorzi aumentati del 51,4%. La separazione e il divorzio richiedono notevoli sacrifici economici ed un lungo iter legislativo. L’ordinamento, attualmente, prevede la possibilità di ricorrere sia alla separazione consensuale che a quella giudiziale. La separazione consensuale, che è di sicuro più veloce e meno costosa, si basa sull’accordo dei coniugi che viene espresso davanti al Tribunale e può essere ottenuta dopo circa tre mesi. Se, invece, l’accordo non si raggiunge ci si rivolge al Tribunale Civile per iniziare le pratiche della separazione giudiziale. Dopo tre anni dalla separazione è possibile chiedere il divorzio, ossia lo scioglimento del matrimonio civile, che può essere pronunciato solo con una sentenza, dopo che il giudice abbia accertato l’impossibilità di una riconciliazione.
UN ANNO PER DIRSI ADDIO – Lentamente, procede in commissione Giustizia della Camera l’esame delle proposte di legge per modificare l’attuale disciplina ed introdurre nell’ordinamento il cosiddetto divorzio breve, vale a dire per portare dagli attuali tre anni a un anno il tempo della separazione necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Un’iniziativa trasversale, visto che i testi in discussione sono presentati da esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione. Caposaldo di tutte le proposte la possibilità di ridurre a un anno il tempo di separazione ininterrotta necessario per poter accedere al divorzio, modificando l’attuale disciplina che invece fissa in tre anni tale termine. Prevedibile il confronto che potrà aprirsi con il mondo cattolico, anche alla luce della posizione assunta dal quotidiano “Avvenire”, che in un editoriale ha sottolineato le conseguenze negative che potrebbe produrre il cosiddetto divorzio breve: aumento delle devianze tra i giovani figli di divorziati e relativizzazione dell’istituto matrimoniale. La realtà odierna, secondo i fautori di tale disegno di legge, ci dice che il termine di tre anni, dall’inizio della separazione, per lo scioglimento del matrimonio, non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate, ma funziona solo come intralcio alla formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate. Il divorzio non pone, secondo i suddetti, in pericolo la stabilità del vincolo matrimoniale, ma si configura come una via d’uscita da situazioni di vita coniugale non altrimenti risolvibili.
TEMPI DURI PER GLI “EX” – Se in Parlamento si opera per snellire e semplificare l’attuale legge sul divorzio, gli Ermellini, dal loro canto, si mostrano sempre più rigidi nel disciplinare i difficili rapporti tra gli ex coniugi. Giro di vite dalla Corte di Cassazione nei confronti degli ex mariti che non rispettano la dimora delle ex mogli. D’ora in avanti rischia le manette chi si introduce nella casa in cui vive la ex consorte senza esserne autorizzato. Secondo i giudici un simile comportamento costituisce violazione di domicilio. Il chiarimento arriva dalla quinta sezione penale della Corte (sentenza 6377/2010) che ha annullato un provvedimento di assoluzione nei confronti di un uomo che si era introdotto nella casa della ex moglie per fotocopiare alcuni documenti da produrre in sede di divorzio. Secondo la Cassazione l’uomo andava rinviato a giudizio per “violazione di domicilio”, reato indubbiamente configurabile dato che l’imputato, per poter accedere alla documentazione custodita in casa della persona offesa, aveva necessariamente dovuto introdurvisi senza averne alcun titolo. Di sicuro il noto proverbio “tra moglie e marito non metterci il dito” nella società attuale non trova più una sua validità, visto che da più parti occorre intervenire per disciplinare situazioni e rapporti che non possono essere rimessi al mero arbitrio dei coniugi, soprattutto laddove si tratti di tutelare gli interessi di soggetti più deboli, quali i minori.












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