Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno
Clamorosa sentenza contro messaggi lesivi
della reputazione inviati tramite
il social network più famoso del mondo
LA FACEBOOKMANIA – Facebook è il social network in cui ritrovare vecchi amici di scuola, colleghi e conoscenti. L’idea su cui si basa è semplice ed efficace. Gli utenti possono registrarsi gratuitamente sul sito, indicando alcune informazioni come il cognome, il nome, la scuola, il luogo di lavoro. Queste informazioni consentono agli altri utenti di cercare nel database vecchi compagni di scuola, inserendo nella ricerca il proprio anno di studio e la scuola frequentata. Lo stesso criterio di ricerca può essere effettuato per le aziende e i luoghi di lavoro. Trovare vecchi colleghi e compagni di scuola è quindi molto semplice. Soltanto gli “amici”, ossia gli utenti riconosciuti come tali, possono visualizzare le informazioni dettagliate del proprio profilo. Facebook è stato fondato negli Usa da Mark Zuckerberg il 4 febbraio 2004 durante gli studi universitari. Zuckerberg pensò di mettere online un sito web per consentire ai vecchi amici del Campus di registrarsi, fornendo una piccola foto e qualche informazione su di sé. Il nome Facebook deriva dai tradizionali annuari delle foto degli studenti, che ciascun college americano conserva nel tempo. In pochi mesi Facebook spopolò nelle università americane. Col passare del tempo Facebook si è evoluto, uscendo dall’ambito universitario per entrare nel mondo del lavoro e delle aziende. Il fenomeno Facebook si è esteso anche in altri paesi al di fuori degli Stati Uniti e oggi conta 100 milioni di utenti in tutto il mondo. La registrazione a Facebook è gratuita. Possono registrarsi le persone con almeno 14 anni. È obbligatorio indicare il proprio nome e cognome e la propria e-mail. Le altre informazioni sono invece facoltative.
LA TUTELA DELLA PRIVACY – Diversi problemi sono sorti riguardo l’uso di Facebook come un mezzo di controllo e come miniera di dati. Agendo opportunamente sulle impostazioni del profilo è possibile limitare la diffusione dei dati personali. A partire dal 28 febbraio 2008 l’utente ha a disposizione l’opzione che dovrebbe cancellare in modo permanente i suoi dati dai server del sito. Si pensi, tuttavia, a foto e video ripresi nella bacheca di altri utenti, o alle foto pubblicate da terzi in cui un utente è taggato, al limite dietro suo consenso. Una volta taggato in una foto, non appena un testo foto o video è stato copiato nel profilo di altri utenti, questo materiale non può più essere eliminato, anche quando l’interessato decide di cancellare il suo profilo. Stesso discorso vale per le e-mail inviate, il testo delle conversazioni in chat, i messaggi pubblicati in bacheca di altri amici, che l’utente non ha possibilità di far sparire cancellandosi. La cancellazione è limitata al profilo personale, ma non a tutto ciò che è stato copiato da terzi o condiviso con altri. Caso raro in giurisprudenza, il sito si dichiara proprietario, ma non responsabile dei contenuti, e, come molti altri content provider, rifiuta di censurare o limitare la visibilità di contenuti e gruppi, respinge le critiche in merito a contenuti diffamatori, che istigano a reati penali, e alle richieste di risarcimento dei danni che possono essere mosse in tali circostanze. Numerosi sono stati i casi in Italia di violazione della privacy per la pubblicazione di foto “scomode”. Il 14 maggio 2009 vengono scoperte foto di pazienti intubati visibili sul sito; l’infermiera che le aveva pubblicate non si era accorta che fossero alla portata di tutti. Alla fine di ottobre 2009 su Facebook, sono comparse ingiurie ed insulti da parte di un gruppo di discussione intitolato “Uccidiamo Berlusconi”. In seguito al risalto mediatico il ministro Maroni ha promesso di denunciare chi è intervenuto e di procedere penalmente.
MESSAGGI LESIVI OBBLIGANO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – Dal momento che Facebook è il luogo frequentato da milioni di persone di ogni genere ed età, spesso possono crearsi situazioni incresciose, che possono sfociare in insulti e offese anche gravi. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. È tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”. Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che è stata la prima in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo. Avventati inserimenti di materiale e commenti a briglia sciolta su Facebook possono originare elevate richieste risarcitorie a titolo di danni non patrimoniali. Lo afferma categoricamente il Tribunale di Monza in una pronuncia del 2 marzo 2010 con cui ha attribuito a favore di una ragazza, lesa in modo plateale nella reputazione e nell’onore dal suo ex fidanzato, l’importo di €15.000,00 per il “danno morale soggettivo, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica”. Il convenuto aveva aggiunto ad una foto della giovane “postata” sul social network un commento inappropriato e non consono, menzionando addirittura difetti fisici, psichici e preferenze sessuali della giovane, che aveva conosciuto proprio, ironia della sorte, tramite il social network. La fattispecie in disamina è stata reputata riconducibile alla previsione astratta di cui all’art. 594 Codice Penale (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’Art. 595 stesso testo (diffamazione) in considerazione del carattere pubblico del contesto delle divulgazioni.











