Pubblicato il: 20 mar 2011

Lo stalking: un fenomeno dilagante nella società attuale

Comportamenti reiterati di controllo e di minaccia
che invadono con insistenza la vita di una persona


LO STALKING – Gli atti persecutori, indicati con la parola anglosassone stalking, in termini psicologici sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come sindrome del molestatore assillante e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è tuttavia possibile descriverne i contorni generali. I protagonisti principali sono il persecutore o molestatore assillante, la vittima, la relazione forzata e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. I comportamenti persecutori sono definiti come un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. Non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie. Comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia.

UNA NUOVA FATTISPECIE DI REATO – Qualsiasi serie di atti persecutori reiterati, di aggressioni psicologiche e molestie, condotti con le più svariate modalità, e-mail, sms, telefonate, appostamenti, pedinamenti, minacce, grazie alla legge 38 del 2009 oggi costituisce un reato denominato Stalking. Per esso la legge prevede condanne da 6 mesi a 4 anni di reclusione, con l’articolo 612 bis del Codice Penale. Le pene sono aggravate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva. Lo stesso accade se lo stalking avviene a danno di un minore, di una donna incinta, di una persona disabile. Il reo è punito con l’ergastolo se, nell’escalation di atti persecutori accertati, uccide la vittima. Dall’entrata in vigore della legge sullo stalking è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di aiuto. Le vittime possono querelare subito lo stalker o chiederne prima l’ammonimento. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.

GRAVE STATO DI TURBAMENTO EMOTIVO – Per la configurazione del reato di atti persecutori integranti il reato di stalking è sufficiente che tali atti creino un grave stato di turbamento emotivo tale da destabilizzare la vittima, non potendosi ricondurre la fattispecie dell’articolo de qua ad una ripetizione dell’art. 582 c.p.. Il reato in sostanza si integrerebbe anche senza atti diretti contro l’incolumità fisica. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione con cui è stato rigettato il ricorso di un uomo che perseguitava la sua ex fidanzata con atti persecutori indirizzati contro la sua automobile, pur senza arrecare danno alla incolumità fisica della stessa. Secondo la ricostruzione della vicenda, veniva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Torino. L’uomo, impugnando l’ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione eccependo la violazione dell’art. 612-bis bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato. Nonostante le eccezioni sollevate, la Corte ha rigettato il ricorso, precisando che la nuova fattispecie del reato di stalking di cui all’art. 612-bis c.p., introdotto con l’art. 7 del d.l. 23.02.2009 n. 11, ben può integrarsi in presenza di condotte persecutorie, come l’incendio e/o il danneggiamento della macchina della vittima, anche senza atteggiamenti diretti contro l’incolumità fisica, tali da destabilizzare psicologicamente la donna. La nuova tipologia, ha dichiarato la quinta sezione penale con la sentenza n. 8832, non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p., il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica. È sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serentià, dell’equilibrio psicologico della vittima.

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