Pubblicato il: 12 gen 2012

In tempo di crisi viene ridotto il diritto al mantenimento

Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore in mobilità
con nuova relazione può ridurre il mantenimento alla ex

MOBILITÀ E MANTENIMENTO - In questo periodo di crisi aumentano i lavoratori in mobilità e c’è anche chi deve far fronte agli impegni economici che nascono da una nuova relazione stabile. Se il mantenimento alla ex è diventato troppo oneroso, il lavoratore in mobilità con nuovo legame stabile ha diritto a una riduzione dell’assegno di mantenimento versato all’ex. Ciò che conta è la nuova situazione lavorativa del coniuge obbligato e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato. La prima sezione civile della corte si è pronunciata in tal senso con la sentenza n. 26771, depositata il 13 dicembre 2011. In primo grado, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi e con sentenza definitiva, determinava la misura dell’assegno divorzile includente la parte relativa al mantenimento del figlio maggiorenne. La somma veniva ridotta rispetto a quanto in precedenza stabilito in sede di separazione. La donna in appello aveva chiesto una nuova determinazione dell’assegno divorzile ma la Corte di Appello di Bari aveva rigettato le richieste. Rispetto all’originaria situazione economico sociale riconosciuta dalle parti con gli accordi di separazione, si era verificata una novità, negativa per l’ex marito, costituita dalla sua messa in stato di mobilità.

CASSAZIONE – La Corte di Appello considerava corretta la decisione del primo giudice della riduzione del 10% della somma originariamente fissata negli accordi di separazione. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la donna e, in riferimento alla violazione dell’articolo 132 cpc, nonché dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, dalle quali sarebbe derivata, secondo l’ex moglie, la nullità della sentenza impugnata, in quanto la misura dell’assegno, che il giudice di secondo grado non ha motivato ma invece ha richiamato puramente e semplicemente la sentenza di secondo grado senza fornire una sua propria motivazione con riferimento alle necessità istruttorie poste dall’appello. La Corte ha spiegato che la sentenza impugnata non si è limitata, come sostiene la ricorrente, a richiamare la sentenza del primo giudice. Essa, infatti, dopo aver ritenuto puntuale la motivazione del primo giudice che ritiene di fare propria, precisa, con grande sintesi. La nuova situazione lavorativa dell’ex marito e la parallela nuova situazione familiare con gli obblighi in capo a lui appena sorti in conseguenza della stabile relazione e del figlio che gli era nato. Ne deriva che la motivazione, che ribadisce la decisione del primo giudice di ridurre l’assegno rispetto alla misura fissata in sede di separazione, e l’affermazione della non proponibilità di domande estranee al petitum originario in quanto irritualmente o tardivamente presentate, sostiene adeguatamente la decisione di rigettare l’appello.

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