Novità in materia tributaria
Si va dal contributo unificato, alla chiusura delle liti
di piccolo importo ed il reclamo obbligatorio
CONTRIBUTO UNIFICATO – Previste in materia tributaria una serie di novità di non poco conto. Alcune sono già in vigore; altre incideranno sul contenzioso tributario in momenti successivi. Si parte con l’introduzione del “contributo unificato” nel processo tributario. L’art. 37 del dl 98/2011 introduce tale contributo, già noto ad altre giurisdizioni, nell’ambito del processo tributario mandando in soffitta l’imposta di bollo. Gli importi variano dai 30 ai 1.500 euro, in ragione del valore della lite stabilito con il richiamo all’art. 12 d.lgs. n. 546/92, comma 5. Come conseguenza per molti procedimenti aumenterà notevolmente il costo per ottenere giustizia. Da un lato l’aumento del costo dovrebbe far cessare le impugnative più o meno “avventurose”, lasciando spazio a liti maggiormente fondate, ma notevoli sono i dubbi irrisolti e le incongruenze rilevate dalla lettura delle prime istruzioni rilasciate dal ministero dell’Economia con la nota operativa n. 11350 del 7 luglio 2011. Si pensi alla questione delle liti con importi indeterminabili oppure alla richiesta di versamento del contributo unificato per gli appelli incidentali, con il risultato che, nell’ultimo caso, il contributo è versato due volte a fronte di un solo procedimento iscritto a ruolo.
LITI DI PICCOLO IMPORTO – Chiusura delle liti fiscali di “piccolo importo”. Il provvedimento è contemplato dall’art. 39, comma n. 12, del dl 98/2011 e rappresenta una sorta di “edizione minore” del condono liti pendenti di cui all’art. 16 della legge 289/2002. L’ambito applicativo riguarda solo le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 di valore non superiore ad 20mila euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo. Per le liti relative alle sole sanzioni si assume invece come riferimento il valore delle stesse. Corollario di quanto sopra indicato è il fatto che non può aversi applicazione dell’istituto della chiusura delle liti pendenti neppure per le controversie inferiori alla soglia dei 20mila euro che vedono come controparte altro ente. Restano, inoltre, escluse le liti che hanno ad oggetto il recupero di aiuti di Stato illegittimi, per i quali la controversia proseguirà normalmente. Gli importi per la chiusura agevolata dipendono dal valore della lite, dallo stato del giudizio e dall’esito relativo all’ultima o unica pronuncia dei giudici alla data di presentazione della domanda.
RECLAMO OBBLIGATORIO - Dal 1°aprile 2011 è previsto il “reclamo” obbligatorio. Del tutto nuovo, e per taluni aspetti controverso, è l’obbligo del “reclamo” introdotto nel contenzioso tributario dall’art. 17 bis del d.lgs. 546/92. Tale procedura riguarda gli atti impositivi che verranno notificati a decorrere dal prossimo 1° aprile 2012 per le sole controversie di importo inferiore ai 20mila euro, sempre tenuto conto dell’indicazione ex art. 12 comma 5 D. Lgs. 546/92 per il valore della stessa. L’obbligo della presentazione del “reclamo” è previsto a pena di inammissibilità del ricorso, inammissibilità rilevabile in ogni ordine e stato del giudizio. Tutto da comprendere e quindi da valutare è la natura di tale istituto processuale ed il modo in cui esso convivrà con l’autotutela e con l’accertamento con adesione. Anche questa previsione del dl 98/2011 risente quindi della fretta e della scarsa attenzione con la quale il legislatore è negli ultimi tempi intervenuto sul processo tributario.










