Forme di responsabilità oggettiva
L’Ente proprietario paga i danni
a chi cade anche se non c’è colpa
RESPONSABILITÀ PRESUNTA – Il codice civile ha introdotto varie ipotesi in cui, per l’imputazione di responsabilità, si prescinde dalla colpa. La c.d. “responsabilità oggettiva” è una figura che implica l’esistenza del solo nesso causale. Da tale presupposto deriva che il danneggiato risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. L’unica possibilità che l’agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Il fondamento dell’individuazione di un regime di responsabilità così rigoroso è la constatazione che, nell’attuale assetto socio-economico, molteplici sono le fonti di pericolo. A fronte di un simile contesto, in certe situazioni, è parso troppo gravoso e perfino frustrante far ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica colpevolezza dell’agente. In definitiva, la dottrina più moderna ritiene che le ipotesi di responsabilità oggettiva siano volte proprio a garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante e, per alcuni autori, perfino quando tale colpa non esiste affatto. Tra i principali casi di responsabilità oggettiva, possiamo ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia; in base all’art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che riesca a provare il caso fortuito. Del tutto analoga è la disciplina prevista dalla disposizione successiva in tema di responsabilità per i danni cagionati da animali, che incombe sul proprietario o su chi se ne serve, anche qualora l’animale fosse fuggito o smarrito. Molto importante è la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici; secondo l’art. 2053 c.c., il proprietario può liberarsi solo provando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione. In giurisprudenza si fa ampio ricorso anche all’ipotesi di cui all’art. 2050 c.c., relativo alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA – In tema di cose in custodia, con sentenza n. 27898 del 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade dalle scale di proprietà di un edificio di proprietà del comune. È tenuto a risarcire il soggetto a prescindere dall’accertamento colposo del comportamento del custode dall’accertamento della pericolosità della cosa. La responsabilità per cose in custodia infatti ha natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento. È esclusa solo dal caso fortuito. Secondo la ricostruzione della vicenda che emerge dalla lettura della sentenza di legittimità, una donna conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta. Nel 1998, mentre percorreva la rampa di scale che dall’interno dell’ edificio portava all’uscita, era scivolata su uno dei gradini, a causa della mancanza di illuminazione nonché dei detriti e dei calcinacci che imbrattavano il percorso. Nella contumacia del Comune, il giudice adito, con sentenza, rigettava la domanda. Proposto gravame dalla donna, la Corte d’appello, in riforma della decisione impugnata, condannava il comune al pagamento in favore della donna della somma di circa ventimila euro, oltre interessi e spese. Su ricorso per cassazione proposto dal Comune di Roma che aveva contestato l’applicazione della presunzione di responsabilità, la Corte, rigettando il ricorso del Comune ha spiegato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., prescinde e dall’accertamento del carattere colposo del comportamento del custode e dall’accertamento della pericolosità della cosa, avendo natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra bene ed evento, di talché essa sussiste, in definitiva, in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito.










