Riforma pensioni 2018: flessibilità in uscita, superamento legge Fornero

Riforma delle pensioni 2018, flessibilità in uscita: verso il superamento della legge Fornero. In una campagna elettorale incentrata sulle pensioni e legge Fornero, il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ritiene che:“Affrontare il tema della previdenza in un periodo pre elettorale rischia di essere un esercizio complesso, ma fra il tracimare della demagogia e il rigore assoluto di chi non vuol vedere le macroscopiche storture dell’attuale sistema, sarebbe opportuno trovare una via d’uscita, dal momento che questo tema riguarda la vita di milioni di persone e attraversa tutte le generazioni”.

La prossima legislatura dovrà mettere mano ai nodi strutturali della previdenza superando l’impianto della legge Fornero, che non è stata una riforma delle pensioni ma, impropriamente, una manovra finanziaria”, ha precisato il leader sindacale su Rassegna. Ghiselli ha chiarito:”Occorre ridefinire un sistema che sia flessibile, che fermi l’illimitata crescita dei requisiti per la pensione, che offra una prospettiva previdenziale ai giovani e al lavoro debole, e che riconosca il lavoro di cura e delle donne”,

Per il segretario confederale:“i temi in discussione sono così profondi e radicali che richiamano la necessità di avere una visione di lungo periodo, un’idea di coesione sociale che rifugga le contrapposizioni generazionali o di altro tipo, e un senso di equità che sappia anche redistribuire in modo più giusto il carico dei conti pubblici, soprattutto nel momento in cui le disuguaglianze, anche in Italia, sono sempre più accentuate”.

Riforma delle pensioni 2018: il programma del M5S.

Il programma di Governo del Movimento cinque stelle, in tema di pensioni, prevede il superamento della legge Fornero. I dettagli sono stati illustrati sul Blog delle stelle. Per i pentastellati:”Oggi c’è troppa flessibilità in ingresso del mondo del lavoro e troppa rigidità in uscita. Vogliamo dare più libertà a chi vuole progettare il proprio futuro e consentire ai giovani di inserirsi con più facilità. Sia la Pa che le imprese, infatti, hanno bisogno di uno svecchiamento che garantisca loro efficienza e competitività”.

Una certa flessibilità in uscita intorno a quota 100, la quota 41 per lavoratori precoci, opzione donna e la staffetta generazionale (già finanziata) sono gli elementi centrali del pacchetto che costa 7,5-8 miliardi annui. Ai quali si aggiungono 3 miliardi annui per il blocco graduale dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita” è la ricetta del M5S per le pensioni. Per quanto riguarda le coperture finanziarie:”Il Movimento 5 Stelle li copre, a regime, per 4 miliardi con la spending review e per circa 6,5 miliardi con le tax expenditures sul settore lavoro (disponibili fino a 10 miliardi annui). Si possono utilizzare pure le risorse legate a mancette poco influenti come l’Ape social, che viene inglobata”.

Pensioni dipendenti pubblici: rischio prescrizione dei contributi.

Con riferimento alle pensioni dei pubblici dipendenti, Fulvia Colombini, del collegio di presidenza Inca ha avvertito che i mancati versamenti previdenziali dei dipendenti pubblici da parte dello Stato rischiano la prescrizione, se non verranno rivendicati per tempo. Con la circolare n. 169 dell’15 novembre 2017, l’nps precisa di voler applicare la prescrizione dei contributi non versati anche ai dipendenti pubblici. Inca, Fp e Flc Cgil  hanno spiegato in una nota congiunta:“L’azione unitaria del sindacato  ha ottenuto di procrastinare al 2019 tale azione, che comunque se attuata farebbe ricadere sui lavoratori il mancato adempimento da parte dello Stato”

Con la circolare n. 169 dell’15 novembre 2017, l’Inps provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e fornisce  chiarimenti in merito alla regolamentazione da applicare in materia. “Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l’istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, l’Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017: applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS  il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962; rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019. L’ente precisa che la circolare in oggetto sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.

Inca, Fp e Flc Cgil  hanno avviato una campagna di informazione rivolta a tutti i pubblici dipendenti “per informare i lavoratori e le lavoratrici pubblici di quanto sta accadendo e di cosa succederebbe se non venissero rivendicate per tempo le eventuali correzioni alle posizioni previdenziali individuali, dal momento che, avvertono i sindacati di categoria e il patronato della Cgil, quelle dei pubblici dipendenti non sono state aggiornate e sono carenti di periodi di lavoro svolto”.

Pensioni scuola 2018: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo AFAM in regime di Opzione donna.

Con la nota Miur n. 876 sono state fornite le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall’1/11/2018 del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2018/2019. Per quanto riguarda le pensioni anticipate in regime di Opzione donna, la nota precisa:”L’art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 che consente alle lavoratrici di conseguire il diritto a pensione di anzianità se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30/04/1997 n. 180.

Pertanto, per effetto dell’estensione disposta dal suddetto art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle lavoratrici dipendenti con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi è stato consentito di conseguire il diritto di accesso alla pensione di anzianità, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Con l’art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la facoltà in questione è stata estesa anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall’art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, le lavoratrici dipendenti che possono avvalersi della cd. “opzione donna” sono quelle che hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) ed una età anagrafica pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 2015. Dette lavoratrici, ai sensi del successivo c. 223 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, restano soggette, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, alla disciplina degli incrementi della speranza di vita, al regime delle decorrenze (le cd. finestre mobili) e al sistema di calcolo contributivo”. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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