Pensioni anticipate 2018: le ultime novità sull’Ape sociale

Pensioni anticipate 2018: accesso all’Ape sociale. Coloro che sono interessati ad andare in pensione anticipata mediante l’Ape sociale dovranno presentare all’Inps la domanda di verifica delle condizione d’accesso entro il 31 marzo 2018, per poter rientrare nel primo scaglione che conoscerà l’esito dell’istruttoria delle domande entro il 30 giugno 2018. Entro tale data l’Istituto comunicherà l’accettazione o il rigetto dell’istanza.

In virtù delle nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018, per l’accesso alle pensioni anticipate con il regime previsto dall’Ape sociale, sarà possibile presentare le domande di verifica delle condizioni anche entro entro il 15 luglio 2018, rientrando nello scaglione che conoscerà l’esito dell’istruttoria dell’Ente previdenziale entro il 15 ottobre 2018.

Ape sociale 2018: termini e condizioni per le domande.

Il termine ultimo per le presentazione delle domande d’accesso per l’Ape sociale è il 30 novembre 2018. Entro il 31 dicembre del 2018 l’Inps dovrà comunicare l’accettazione o il rigetto delle istanze di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio, ma entro il 30 novembre 2018.

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

Nella circolare Inps n.34/2018 viene precisato che esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio,  come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018,  dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto  presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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