Riforma delle pensioni 2018. I nuovi chiarimenti dell’Inps sull’Ape volontario

L’Inps ha fornito nuovi dettagli sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il cosiddetto Ape volontario,  mediante il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018. Facendo seguito alla circolare n. 28 del 13 febbraio 2018, l’Ente previdenziale ha diffuso le prime indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Nel messaggio viene precisato che per la gestione del recupero dell’Ape, al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’Inps provvederà ad applicare le trattenute su pensione sulla base del piano di ammortamento comunicato dall’Istituto finanziatore. 

La restituzione dell’anticipo finanziario avviene con trattenute mensili ad importo fisso, per la durata di venti anni (240 rate), a partire dalla prima rata di pensione utile e con esclusione della tredicesima mensilità. Nell’applicazione della trattenuta si fa riferimento al soggetto finanziato e, quindi, all’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate dall’Inps, a prescindere dalla gestione di riferimento, escludendo le prestazioni di natura assistenziale.

Ne consegue quindi che, nel caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta, in ragione dei principi di cui alla normativa vigente – limite del quinto dei trattamenti pensionistici e salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni di cui il soggetto risulti titolare.

Diversamente, in assenza di ulteriori provviste sulle quali effettuare il prelievo, qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino incapienti, l’importo non recuperato mensilmente sarà trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, purché nel rispetto dei criteri di salvaguardia sopra citati. In tali fattispecie, in cui vi sia un importo da recuperare a seguito dell’incapienza dei precedenti ratei mensili di pensione, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima mensilità.

Ape volontario: il recupero su arretrati di prima liquidazione e variazione del piano di ammortamento.

L’Istituto previdenziale ha precisato che nel caso di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento in modalità automatica. L’Inps, infatti, dovrà gestire il pagamento degli arretrati calcolando l’importo dell’Ape da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, nei limiti del quinto degli arretrati complessivi. L’importo trattenuto dagli arretrati sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento, ha chiarito l’Ente, può subire variazioni nelle seguenti circostanze: erogazione del finanziamento supplementare; estinzione totale del finanziamento; estinzione parziale del finanziamento. In caso di erogazione del finanziamento supplementare, l’Istituto finanziatore è tenuto a comunicare all’Inps il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. Contestualmente l’Istituto finanziatore dovrà provvedere al versamento dell’integrazione della commissione di accesso al Fondo, dandone comunicazione al gestore, e del premio della copertura assicurativa all’impresa assicuratrice.

In caso di estinzione anticipata totale, l’Istituto finanziatore trasmette all’impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all’Inps la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L’Inps provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. In caso di estinzione anticipata parziale, l’Istituto finanziatore comunica all’Inps, che ne informa il richiedente, e all’impresa assicuratrice il nuovo piano di ammortamento e l’importo della nuova rata di ammortamento da trattenere a decorrere dal primo rateo di pensione utile. Nello specifico, è previsto il pagamento di un indennizzo a carico del soggetto finanziato direttamente all’Istituto finanziatore a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell’articolo 125-sexies del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 385.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, la stessa si perfeziona con il pagamento dell’importo da restituire in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Istituto finanziatore. L’Istituto finanziatore provvede inoltre a rimborsare al richiedente le eventuali trattenute applicate sui ratei di pensione successivamente all’avvenuta estinzione anticipata ed indebitamente incassate.

In entrambe le ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, il pensionato ha diritto al corrispondente rimborso del premio della copertura assicurativa e della commissione di accesso al Fondo di garanzia. A tal fine, i rimborsi della parte di premio non goduta e della quota parte della commissione per l’accesso sono effettuati a beneficio del richiedente rispettivamente dall’impresa assicuratrice e dal Fondo di garanzia. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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