Riscatto ai fini pensionistici per i dipendenti degli Enti locali: le ultime novità dall’Inps

Con il messaggio n.1886 del 4 maggio 2018 l’Inps ha illustrato le novità sul riscatto ai fini pensionistici presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (CPDEL) del servizio reso come vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 30 gennaio 2018. L’Ente previdenziale ha precisato che che, per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), la facoltà di riscatto del servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi è disciplinata dall’articolo 14, lettera b), del D.P.R. n. 1092/1973.

Riscatto ai fini pensionistici: il messaggio Inps  n.1886 del 4 maggio 2018 

Nel messaggio Inps n.1886 del 4 maggio 2018 si fa riferimento alla sentenza 30 gennaio 2018, n. 11, della Corte Costituzionale, pubblicata nella G.U. – 1serie speciale – n. 6 del 7/2/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

In base a tale sentenza, il servizio prestato dai dipendenti degli Enti locali in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi è valorizzabile ai fini pensionistici, mediante riscatto oneroso da richiedere secondo le norme e le modalità previste dall’ordinamento in vigore presso la CPDEL.

La domanda di riscatto deve essere presentata all’Istituto esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi o servizi, utilizzando il modulo presente nella procedura. Nel compilare la domanda il richiedente dovrà inserire nella sezione “Tipologia” la dicitura “altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto servizio prestato come vice pretore reggente” e dovrà allegare un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il periodo di servizio reso, nonché l’Ente locale presso cui è stata svolta l’attività di vice pretore reggente.

L’Ente previdenziale ha precisato che le domande di riscatto in argomento già presentate e ancora non definite dovranno essere esaminate sulle base dei criteri specificati nel messaggio. Inoltre, le domande di riscatto già respinte potranno essere riesaminate, su istanza di parte, qualora i relativi provvedimenti non siano divenuti definitivi (e quindi non impugnabili) per acquiescenza da parte dell’interessato o per il formarsi del giudicato su eventuali pronunciamenti giurisdizionali negativi per i ricorrenti. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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