Pensioni anticipate 2018. Le ultime novità su precoci ed Ape sociale

Pensioni anticipate 2018: i benefici previdenziali per i lavoratori precoci. Le ultime novità sulle pensioni anticipate vengono dall’Inps che ha diramato due circolari con le prime istruzioni operative sulle domande d’accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori precoci ed all’Ape sociale, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Per quanto riguarda nello specifico i lavoratori precoci, scade il 1° marzo 2018 il termine di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio “precoci” per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie. L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:entro il 30 giugno  per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo; entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Pensioni e speranza di vita. I chiarimenti dell’Inps sull’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci.

Nella circolare 33/2018 dell’Inps relativa alle pensioni anticipate per i lavoratori precoci, viene precisato che l’articolo 1, comma 149, della Legge di Bilancio 2018 prevede che “al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo”. Pertanto, per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Pensioni anticipate ed Ape sociale. Le precisazioni dell’Inps.

L’Inps ha diramato la circolare 34/2018 contenente alcune precisazioni sulla misura per le pensioni anticipate con onere a carico dello stato, l’Ape sociale. Con la Legge di Bilancio 2018 è venuta meno la condizione della necessaria “continuità” dell’attività cosiddetta gravosa. Ne segue che a decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose utile per l’accesso al beneficio dell’Ape sociale si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza dell’indennità ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso: svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività c.d. gravosa; svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività cosiddetta gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa  per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.). Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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