Pensione di inabilità esposti amianto 2018: beneficiari, requisiti. Le novità dall’Inps

Pensioni d’inabilità: le novità per il 2018. L’ente previdenziale ha fornito le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio con la circolare n.7 del 19 gennaio 2018.

Pensioni d’inabilità: la normativa.

Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all’articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l’attuazione della normativa in esame.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Con la circolare in oggetto, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017, l’Inps fornisce le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.

Pensioni d’inabilità: destinatari e requisiti.

Destinatari dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati. La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare ed asbestosi.

L’Inps precisa che l’elenco delle affezioni ha carattere tassativo e che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’Inail o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all’articolo 12 della legge n. 274/91).

Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell’intera vita lavorativa. Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250.
L’Istituto chiarisce, inoltre, che nell’ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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