Riforma delle pensioni 2018: le novità dall’Inps sull’Ape sociale. L’Inps ha recepito le novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2018 per quanto riguarda l’Ape sociale, la misura per le pensioni anticipate con onere a carico dello Stato. Con la circolare n.34/2018, l’Ente previdenziale fornisce istruzioni applicative ed integrazioni in merito, nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.
Pensioni anticipate: i termini per la presentazione delle domande per l’accesso all’Ape sociale.
Nella circolare vengono indicati i nuovi termini di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale per i soggetti che maturano i requisiti nel 2018:”Ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2018, i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell’anno 2018 nelle condizioni di accesso all’Ape sociale presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018″. I termini per la presentazione della domande di verifica delle condizioni per il 2018 sono quindi: 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre 2018.
L’Ente previdenziale specifica che le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Cambiano anche i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande: entro il 30 giugno 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2018; entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018; entro il 31 dicembre del 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre 15 luglio ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’Inps ha precisato che, esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.