Pensioni anticipate per i lavoratori precoci. Le ultime novità sulle pensioni per i lavoratori riconosciuti come “precoci”, vengono dall’Inps. Con la circolare n. 33/2018 l’Ente previdenziale ha fornito le istruzioni applicative in merito alle modiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. beneficio per lavoratori “precoci”), con effetti dal 1° gennaio 2018, nonchè alcuni chiarimenti in materia. Per quanto non modificato dalle disposizioni della predetta legge di bilancio, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare Inps n. 99 del 16 giugno 2017, ove compatibili ed ai successivi messaggi.
L’Inps ha chiarito che esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1 marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Pensioni anticipate per i lavoratori precoci: la circolare dell’Inps.
Nella circolare Inps n. 33/2018 vengono fornite ulteriori precisazioni per le pensioni anticipate dei precoci con riferimento alla categoria dei disoccupati. L’Istituto ricorda che possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci, tra le altre categorie previste dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, anche coloro che si trovino in status di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
L’Ente ribadisce che, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione. Ai fini dell’accesso al beneficio, devono essere decorsi almeno tre mesi dal termine della prestazione di disoccupazione, durante i quali il soggetto deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente.
Nella circolare viene precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge n. 104 del 1992 e viene chiarito che per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.
Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: aver compiuto i settanta anni di età; essere anch’essi affetti da patologie invalidanti; essere deceduti o mancanti. Inotre, il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
Pensioni anticipate per i lavoratori precoci: gli esclusi dalla misura.
L’Inps ha precisato, altresì, che il beneficio per i lavoratori precoci continua a non applicarsi ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente. Non possono usufruire del beneficio anche i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.
Pensioni anticipate e lavori gravosi: benefici per i precoci.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative cosiddette gravose, utile per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso: svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività gravosa; oppure svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività gravosa.
L’Inps precisa che ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.). Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.