Riforma pensioni 2018. Tutte le ultime novità su minime, età pensionabile ed usuranti

Riforma delle pensioni: le novità del 2018. A partire dal primo gennaio 2018 entrano in vigore tutta una serie di misure che apporteranno molte novità per quanto riguarda le pensioni e  le modalità per accedere ad esse. Una delle novità consiste nell’aumento dell’importo dell’assegno pensionistico, che sale del 1,1% in virtù della rivalutazione. Con la circolare n.186 del 21 dicembre 2017, l’Inps ha descritto i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018. Dal 1° gennaio 2018 i trattamenti minimi saranno pari a 507,42 euro. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per gli importi complessivamente pari o inferiori a tre volte il  trattamento minimo Inps.

Pensioni ed età pensionabile. 

A partire dal 1° gennaio 2018,  per effetto della riforma delle pensioni Monti-Fornero, viene portata a 66 anni e 7 mesi l’età pensionabile per le lavoratrici autonome e dipendenti di aziende private. Per le lavoratrici del pubblico impiego l’innalzamento dei requisiti anagrafici per andare in pensione era già avvenuto nel 2012. In questo modo viene così parificata l’età del ritiro dal lavoro tra uomini e donne. L’aumento sarà più penalizzante per le nate nel ’53, che vedranno ulteriormente spostata la data della pensione a causa del previsto aumento dell’età pensionabile a 67 anni nel 2019.

Pensioni ed aspettativa di vita: agevolazioni per i lavori gravosi ed usuranti.

A partire dal 1˚ gennaio 2019, l’età pensionabile salirà a 67 anni. Per i lavoratori che svolgono delle attività ritenute come gravose ed usuranti, la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito il blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita con il comma 147 dell’art.1.

La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti
marini e in acque interne. I lavoratori compresi nell’elenco, per poter accedere al beneficio, devono essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Il comma 148 dell’art. 1, lettera b, stabilisce, inoltre che sono esentati dall’aumento dell’età pensionabile i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti indicate nell’art. 1, comma 1  del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67: lavoratori impegnati in lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, lavori di asportazione dell’amianto.

Ed inoltre: i lavoratori notturni che lavorano su turni per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno o che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; gli addetti alle lavorazioni su linea a catena ed i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. E’ necessario, inoltre, aver svolto l’attività usurante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017,  ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. Rimane, anche in questi casi, la richiesta di essere in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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