Profili gestionali dell’Ape sociale: i chiarimenti dell’Inps. L’Inps ha fornito le istruzioni applicative ed alcuni chiarimenti in materia di Ape sociale con la circolare 34/2018. In particolare ha dato delle delucidazioni sul recupero di crediti nelle diverse fattispecie, la cui titolarità sia in capo all’Ente previdenziale o a soggetti terzi.
Ape sociale e prestazioni previdenziali o assistenziali erogate indebitamente dall’Inps.
L’Istituto ha precisato che gli indebiti previdenziali o assistenziali possono essere recuperati su prestazioni erogate a titolo di Ape sociale con trattenuta nella misura del quinto del suo ammontare e salvaguardia del trattamento minimo Inps. Per quanto concerne in particolare i criteri e le modalità di recupero si rinvia alla Determinazione presidenziale n. 123/2017. Nella circolare viene sottolineato che il recupero di ratei di Ape sociale indebitamente erogati soggiace invece ai principi contemplati dalla normativa civilistica di cui all’articolo 2033 del Codice Civile, come già precisato al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
Ape sociale e pignoramenti presso terzi o cessione quinto.
L’Inps ha specificato che l’Ape sociale è pignorabile anche nelle ipotesi di procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto all’Inps. Al riguardo, tenuto conto che detta indennità, in quanto percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito ai fini della quantificazione della quota pignorabile non trovano applicazione le modalità di calcolo dettate per i redditi di pensione dal comma 7 dell’art. 545 c.p.c.
Pertanto, in fase di accantonamento cautelare, la trattenuta da operare sull’Ape sociale per crediti pignoratizi deve essere effettuata nella misura del quinto dell’imponibile, al netto delle ritenute fiscali, salvo quanto disposto successivamente dal Giudice dell’esecuzione. Poichè l’Ape sociale non è cedibile, inoltre, non è assoggettabile a trattenute per cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in quanto non riconducibile agli istituti contemplati dalla normativa speciale di cui al D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni.
Ape sociale e traslazione delle trattenute stipendiali.
All’Ape sociale non è applicabile la traslazione di trattenute derivanti da stipendio in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con intermediari finanziari, atteso che l’articolo 43 del citato D.P.R. n. 180/1950 circoscrive tale traslazione ai trattamenti di natura previdenziale. All’Ape sociale non è altresì applicabile la traslazione delle trattenute da stipendio derivanti dall’erogazione delle prestazioni creditizie di cui all’articolo 1, lett a), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463, “Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l’INPDAP“.
In particolare, l’articolo 16 del predetto decreto fa salva, per tutto quanto non disciplinato, l’applicazione delle disposizioni relative alFondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, nonché quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.