Pensioni 2018: le nuove precisazioni dell’Inps sull’Ape sociale ed i lavori gravosi

Con la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018 sono state fornite le istruzioni relative all’Ape sociale con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 162, lett. b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167). L’Inps ha aggiunto alcune informazioni sull’accesso alla misura, con riferimento alle attività cosiddette gravose, mediante il messaggio n.1587 dell’11 aprile 2018. L’Istituto ha precisato che alla circolare 34/2018 è stata allegato l’elenco delle attività “cosiddette gravose” di cui all’allegato B della Legge di bilancio 2018, che ha introdotto nuove mansioni rispetto a quelle contenute negli allegati C ed E della legge n. 232/2016.

La lista completa include: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza; personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Ape sociali e lavori gravosi: il messaggio Inps n.1587 dell’11 aprile 2018.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018, ha ulteriormente specificato nell’allegato A le professioni riportate nel precedente allegato B.

Con il messaggio n.1587 dell’11 aprile 2018, l’Inps ha segnalato che al paragrafo 2, 8° capoverso, della circolare n. 34/2018 la frase Pertanto, per poter presentare la domanda di verifica delle condizioni, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente (si richiamano in proposito i chiarimenti forniti al punto 1 del messaggio n. 2884 del 11.07.2017)” è stata sostituita con  la seguente: “Pertanto, per poter conseguire l’Ape sociale, il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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