Pensioni scuola 2018, le indicazioni operative per il personale Afam…

Pensioni scuola 2018: personale Afam. Il Miur ha fornito le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall’1/11/2018 del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2018/2019. Il Ministero nella nota n. 876 opera una distinzione tra coloro che sono in possesso dei requisiti precedenti all’entrata in vigore della legge Fornero e coloro, che, invece, sono soggetti alla normativa vigente.

Cessazione dal servizio per  il personale in possesso dei requisiti al 31/12/2011.

In ossequio all’art. 1 della  legge n. 243/2004, così come modificata dalla legge n. 247/2007 e normativa in esse richiamata, la disciplina previdenziale introdotta dalla c.d. riforma Fornero (con riferimento sia alla pensione di vecchiaia, sia a quella di anzianità) non si applica al personale che ha maturato (entro il 31 dicembre 2011) i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla previgente normativa.
Ciò detto, secondo il disposto  di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 marzo 2012, n. 2 e ribadito dall’art. 2 c. 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, tale personale rimane obbligatoriamente soggetto al precedente regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico e non può, neppure su opzione, essere assoggettato alla nuova normativa, fatto salvo il calcolo della quota di contributi maturata dal 2012 in avanti con il sistema contributivo pro rata.

Pertanto, in base alla previgente normativa: i requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, entrambi compiuti entro il 31 dicembre 2011, congiuntamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva (15 per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. C del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503);i requisiti utili per  pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2011 (articolo 1, comma 6, lettera c), della Legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e quindi il raggiungimento della  quota 96.

Al riguardo, occorre precisare che per la determinazione della predetta quota 96 i requisiti minimi devono essere posseduti sempre al 31 dicembre 2011 e precisamente: 60 anni di età e 35 di contribuzione, da considerarsi senza arrotondamenti, mentre l’ulteriore anno necessario per conseguire la quota 96 può essere anche ottenuto aggregando frazioni diverse di età e contribuzione (es: 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Ciò premesso si rileva altresì quanto segue: matura il diritto al trattamento di quiescenza il personale che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva (cioè la massima anzianità contributiva della disciplina previgente) entro il 31 dicembre 2011; devono  essere collocati a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso dei requisiti previsti per la pensione secondo le previgenti disposizioni (art. 2 c. 5 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013).

Cessazione dal servizio per  il personale il personale in possesso dei nuovi requisiti secondo la normativa vigente

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte  dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero), si indicano i requisiti vigenti per l’anno 2018 per l’accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), ritenuto che a decorrere dall’anno 2016 i predetti requisiti di accesso al trattamento pensionistico sono ulteriormente incrementati di 4 mesi (in attuazione del disposto di cui all’art. 12 comma 12 bis del D.L. n. 78/2010).

Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente: il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 ottobre 2018 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; ciò determina il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente.  Rimane salva a domanda dell’interessato ai sensi dell’art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, la possibilità di essere collocati a riposo ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2018; il requisito utile per la pensione anticipata è aver maturato, entro il 31 dicembre 2018, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Si evidenzia che per l’accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 c. 194 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le penalizzazioni previste dall’art. 24 c. 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011.

Il Miur precisa, inoltre, che dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2018 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva  (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

Domande di cessazione dal servizio.

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 19 febbraio 2018; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2018. L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 22 febbraio 2018. L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 23 marzo 2018 senza emissione di un atto formale. Dal 23 marzo al 5 aprile 2018 attraverso il collegamento al sito riservato, sarà effettuato l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2018. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

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