Rateizzazione delle cartelle di pagamento, per quali è possibile richiedere la dilazione?

Per quali cartelle di pagamento è possibile la rateizzazione? A spiegarlo ci pensa la sentenza n. 440/18 dell’11 gennaio 2018 della Cassazione. La Suprema Corte ha sottolineato che l’Agenzia Entrate-Riscossione non è sempre tenuta a rateizzare il debito fiscale. Vediamo nel dettaglio quando è tenuta a rateizzare il debito fiscale.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a rateizzare il debito fiscale.

L’Agenzia Entrate-Riscossione è tenuta a rateizzare il debito fiscale solo per i debiti che il contribuente ha nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti di previdenza (come ad esempio Agenzia delle Entrate, Inps, Dogane, ecc.), delle agenzie istituite dallo Stato, Prefettura e le autorità amministrative indipendenti. Invece, per gli altri importi iscritti a ruolo l’ente creditore può disporre diversamente e vietare all’esattore di concedere dilazioni. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha il solo obbligo di motivare le ragioni del diniego alla richiesta di rateazione e far conoscere al contribuente il motivo del rigetto della sua istanza.

Come ad esempio, il caso dei debiti con i Comuni e le Regioni e, quindi, delle cartelle per il bollo auto, la Tari, la Tasi, l’Imu, le multe stradali. In queste ipotesi non è diritto del contribuente ottenere un piano di pagamento dilazionato poiché le amministrazioni locali possono negare all’Agente per la Riscossione la facoltà di concedere dilazioni ed avocare a sé questa possibilità. In tal caso il contribuente deve rivolgersi direttamente al Comune o alla Regione presentando l’istanza prima che il debito venga passato all’esattore.

Richiesta per debiti fino a 60.000 euro.

È possibile, da parte del contribuenti, per debiti fino a 60 mila euro, richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (può essere compilata anche on-line), senza aggiungere nessuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). A determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, concorre anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

Richiesta per debiti superiori a 60.000 euro.

Per debiti superiori a 60.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

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