Riforma delle pensioni: parte ufficialmente l’Ape volontario. Da ieri è disponibile un nuovo strumento per accedere alla pensione prima del raggiungimento dei requisiti richiesti: l’Ape volontario. Esso consiste in un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il richiedente otterrà alla maturazione del diritto pensionistico. L’Inps ha dato ieri il via ufficiale all’Ape Volontario e ha reso disponibili due nuovi servizi per avere accesso al relativo prestito: il simulatore e la domanda di certificazione.
Il simulatore Ape è un servizio online disponibile sul sito dell’Istituto e che offre la possibilità, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, di calcolare in via indicativa l’importo mensile, la durata dell’Ape e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dalla pensione. La domanda di certificazione per l’Ape volontario è, invece, il servizio che consente di inoltrare le domande di certificazione mediante l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’Inps. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’Ape e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.
Riforma delle pensioni: la circolare dell’Inps sull’Ape volontario.
Sempre in tema di pensioni ed Ape volontario, ieri l’Inps ha pubblicato la circolare n.28 con la quale si forniscono i dettagli operativi per l’accesso alla nuova misura. Nella circolare viene specificato che l’Ape volontario è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
I destinatari della nuova nuova misura sulle pensioni sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che possono ottenere l’Ape, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di Ape; età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di Ape; età che consenta la maturazione del requisito anagrafico non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di Ape; anzianità contributiva non inferiore a venti anni, di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’Ape; per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE; importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’Ape. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.