Inail: novità sulla tabella per l’indennizzo del danno biologico

Dallo scorso 1° gennaio, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, è aumentato l’importo dell’indennizzo in capitale danno biologico, per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%, arrivando in media a circa il 40% rispetto agli anni precedenti. La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è stata pubblicata con decreto del Ministero del lavoro n. 45 del 23 aprile 2019 ed è  valida per il triennio 2019-2021.

Nella nuova tabella non vengono più operate distinzioni di genere e vengono equiparate le prestazioni che spettano a uomini e donne. L’Ital Uil chiarisce che per gli eventi verificatisi sino al 31 dicembre 2018 la prestazione è erogata secondo le tabelle di cui al DM 12/07/2000, in una unica soluzione e in funzione di età, sesso e grado di menomazione.

L’indennizzo del danno biologico

Il patronato della Uil  ricorda che l’indennizzo in capitale del danno biologico è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni e malattie professionali verificatisi e denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica dal 6% al 15%. Come abbiamo precisato, dal 1° gennaio 2019 l’indennizzo (senza distinzione di sesso) è in funzione del grado di menomazione e dell’età.  Al di sotto del 6% non c’è indennizzo, mentre al di sopra del 15% (per minorazioni di grado pari o superiori al 16%) è prevista l’erogazione della rendita.

Esempi di indennizzo

Nella tabella, a titolo di esempio, per il grado di menomazione permanete del 6%, corrispondente a 1.430,68 punti Inail, corrisponde fino a 20 anni un indennizzo pari a € 8.584,08, a 66 anni ed oltre corrisponde un indennizzo pari a € 3.862,84.

Informazioni sull'autore