Rivalutazione delle pensioni: le novità dal DDL Bilancio

Il Disegno della Legge di Bilancio 2020 attualmente è fermo al Senato. Questa mattina sono previste le comunicazioni del Presidente, con cui si aprirà la sessione di bilancio. Il testo verrà assegnato poi alla Commissione Bilancio, in sede referente. Nel testo del documento sono presenti alcune misure in tema di pensioni.

In particolare, l’Art. 58 “Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni” introduce alcune modifiche in materia di rivalutazione delle pensioni che riguardano il  periodo 2020-2021 e disposizioni per l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni a decorrere dal 1°gennaio 2022. Di seguito proponiamo le novità previste nel DDL Bilancio.

Rivalutazione delle pensioni per il  periodo 2020-2021 

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS, nella misura del 100%,  nella misura del 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS,  nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo lNPS,  nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio 2022

A decorrere dal l°gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo lNPS e nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

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